L’assegno elettronico per le procedure interbancarie: gli aspetti legati alla sicurezza

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Il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 titolato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, aveva già modificato la normativa in materia di assegni, il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, introducendo la possibilità di presentare l’assegno bancario in modalità elettronica, ma mancava ancora all’appello il Regolamento.

Dopo il via libera del Consiglio di Stato con il parere n. 4750/2013 dello scorso 5 dicembre, il Ministero dell’economia e delle finanze ha finalmente adottato il Decreto n. 205 del 3 ottobre 2014, pubblicato in GU il 6 marzo 2015, titolato Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari”.

Il nuovo Regolamento tratta, appunto, della modalità di presentazione dell’assegno elettronico nei processi interbancari, della procedura da seguire in caso di mancato pagamento, ma soprattutto della sicurezza e della modalità di conservazione del suddetto documento informatico ad opera delle banche e degli istituti abilitati.

Anzitutto occorre precisare che si ha presentazione al pagamento in formato elettronico nel momento in cui il trattario oppure l’emittente (banchi o soggetti abilitati ove è detenuto il conto di traenza dell’assegno) ricevono dal negoziatore (banca o altro soggetto abilitato cui l’assegno viene girato per l’incasso) l’immagine dell’assegno, con ciò intendendo la copia per immagine dell’assegno su supporto informatico conforme all’originale cartaceo.

Ma cosa si intende per riproduzione elettronica dell’assegno?

L’art. 1, co. 1, lett. g), del Regolamento in analisi definisce l’”immagine dell’assegno” come la copia per immagine dell’assegno originale cartaceo su supporto informatico effettuata conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66 della legge assegni.

Il secondo comma dell’art. 66 della legge assegni suddetta è stato aggiunto dall’articolo 8, comma 7, lettera c) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e stabilisce che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle Regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Le Regole tecniche di che trattasi sono quelle che la Banca d’Italia è chiamata ad emanare. Notevole importanza quindi deve essere data alla procedura di trasformazione in formato elettronico dell’assegno cartaceo che deve essere seguita dalla banca negoziatrice. Quest’ultima, come già indicato dall’articolo sopra riportato, ha l’arduo compito di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nel caso in cui la trasformazione venga dalla stessa affidata ad un soggetto terzo.

È particolarmente doveroso ricordare che la Banca d’Italia nell’emanare le suddette Regole tecniche deve rispettare il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. In particolare, l’art. 20 dell’anzidetto decreto, in ordine al valore probatorio del documento informatico prevede che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, salvo l’apposizione sul documento di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che garantisca al documento medesimo l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, ovvero la piena prova, fino a querela di falso.

La questione sta prima di tutto nella trasformazione dell’assegno, quale documento analogico, in documento informatico. Le nuove Regole tecniche di cui al D.P.C.M. del 13 novembre 2014, emanate ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., riprendendo l’art. 22 del medesimo decreto, indicano 2 modalità di formazione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico che garantiscono la conformità della copia all’originale, ovvero:

  • l’attestazione della conformità della copia all’originale da parte di un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, attraverso il rilascio di una dichiarazione allegata al documento informatico;
  • l’attestazione della conformità della copia all’originale derivata dall’uso di processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

L’articolo in argomento continua stabilendo che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., – ovvero che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta – la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.”

Gli assegni elettronici, e quindi le copie per immagine su supporto informatico degli assegni originali analogici formate ai sensi di quanto sopra indicato, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali e sono idonei ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dal D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. Si ricorda infatti che gli assegni elettronici, come tutti i documenti informatici devono essere conservati in modalità digitale a norma degli art. 43 e 44 del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. ovvero secondo le Regole tecniche previste dal D.P.C.M. del 13 dicembre 2013 emanato ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo suddetto.

Il sistema di conservazione digitale degli assegni elettronici, quali documenti informatici, deve assicurare:

  • l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
  • l’integrità del documento;
  • la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
  • il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in Allegato B a tale Decreto.

L’istituto bancario e/o il soggetto abilitato deve quindi procedere alla conservazione digitale degli assegni elettronici usando un apposito sistema di conservazione digitale, individuando un idoneo Responsabile della conservazione e predisponendo un apposito Manuale della conservazione.

Alla luce della normativa del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i., appare opportuna, a parere di chi scrive, la necessità per la Banca d’Italia di emanare le Regole tecniche, richieste per l’attuazione del Regolamento sull’assegno elettronico, in assoluta corrispondenza e rigidità al D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.

In particolare, la Banca d’Italia deve valutare l’affidabilità del mezzo con cui le copie per immagine degli assegni vengano trasferite da un soggetto all’altro e soffermarsi sulla possibilità di un eventuale uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) come mezzo di trasmissione degli assegni elettronici nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, in particolare il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, nonché il Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, oppure l’eventuale istituzione di un sistema di interscambio ad hoc.

Inoltre, è bene che la Banca d’Italia si soffermi anche sul profilo della sicurezza del sistema di conservazione utilizzato e rintracciare una corretta procedura che possa garantire la sicurezza e la difesa dei documenti da eventuali reati informatici, quali per esempio l’accesso abusivo ad un sistema informatico tutelato dall’art. 615ter del codice penale.

Infine, è opportuno riconoscere in capo alla Banca d’Italia il dovere di specificare i requisiti soggettivi e oggettivi dei fornitori terzi esterni ai quali gli istituti bancari e/o gli altri soggetti abilitati delegheranno le funzioni di trasformazione in documenti informatici degli assegni e della conservazione digitale degli assegni elettronici così formati. Tale perché sono gli istituti bancari a garantire che i soggetti terzi dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge. Sembra superfluo ricordare che gli stessi dovranno garantire oltre al rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i., anche gli standard di sicurezza e il la privacy tutelata dal D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. e che il loro rapporto dovrà essere formalizzato con una apposito e specifico documento di affido o di nomina.

Considerato quanto sopra, si rimane in attesa del Regolamento della Banca d’Italia.

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