Sistema di Prevenzione delle Frodi

Frodi

Il decreto n.64/2011 istituisce un sistema di prevenzione basato su un archivio centrale informatizzato – di cui è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e che sarà gestito dalla Consap – collegato alle banche dati degli organismi pubblici (Agenzia delle entrate, Ministero dell’Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail) che detengono informazioni utili alla verifica delle identità delle persone fisiche che richiedono l’attivazione di servizi finanziari.

Il provvedimento individua gli aderenti al Sistema distinguendo tra “aderenti diretti” e “aderenti indiretti”. Gli aderenti diretti sono le banche comunitarie ed extracomunitarie e intermediari finanziari; i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi e le imprese di assicurazioni. Gli aderenti indiretti sono i gestori di informazioni creditizie e le imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

I soggetti aderenti al sistema – Partecipano al Sistema – previa stipula di apposita Convenzione con Consap – i seguenti soggetti, denominati Aderenti: le banche comunitarie ed extracomunitarie e intermediari finanziari;  i fornitori di servizi di comunicazione elettronica; i fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato; i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

L’obbligatorietà dell’adesione al Sistema – L’adesione al sistema è obbligatoria mentre, per quanto riguarda l’accesso per le singole interrogazioni, l’obbligo di consultazione deve essere interpretato alla luce del criterio di approccio basato sul rischio, filo conduttore della normativa di prevenzione del riciclaggio. In sostanza, l’obbligo di consultazione sussiste nei soli casi in cui il cliente non abbia avuto precedenti rapporti diretti con l’aderente, né risulti essere una persona la cui identità è, per altri versi, nota all’aderente stesso.

L’ampliamento dell’ambito di applicazione – Con la conversione, nell’agosto 2013, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, il Parlamento ha ampliato il raggio d’azione del Sistema di prevenzione, ricomprendendo fattispecie e operatività non strettamente circoscritte al settore del credito al consumo. Tale estensione dell’ambito consente al soggetto aderente, di avvalersi del sistema di prevenzione anche al di fuori delle fattispecie inizialmente previste dalla normativa permettendo la richiesta di verifica dell’autenticità dei dati ai fini della prevenzione del furto di identità anche in presenza di fattispecie quali, ad esempio, apertura di conto corrente o conto di deposito, cambio degli assegni allo sportello da parte di soggetti differenti dalla platea dei clienti dell’istituto bancario, fideiussioni, finanziamenti in generale, adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio.

Il Regolamento di attuazione e il processo di convenzionamento – L’iter legislativo del Provvedimento si è concluso con l’entrata in vigore, il 16 luglio 2014,  del Regolamento di attuazione del Decreto (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 1 luglio 2014) che ha avviato la fase operativa del Sistema. In particolare, le banche e le finanziarie sono tenute a formalizzare l’adesione al Sistema mediate una serie di adempimenti, primi fra tutti la registrazione al Portale del MEF e la compilazione/trasmissione del formulario per l’individuazione dei referenti del Sistema. La procedura per l’adesione formale al sistema si conclude con la stipula di una Convenzione tra ciascun aderente e la Consap.

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